Fatturazione elettronica


Dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese devono emettere tutte le fatture (sia ad aziende, sia a privati) in formato elettronico, al posto dei consueti documenti cartacei. Sono escluse solo le operazioni nei confronti di soggetti esteri.
La fattura elettronica è un documento prodotto in un particolare formato digitale denominato XML; va trasmessa in via telematica esclusivamente al “Sistema di Interscambio” - SDI, gestito dall’Agenzia delle Entrate, che effettua una serie di controlli e la inoltra al destinatario, attraverso un apposito codice indicato nella fattura stessa (“codice destinatario”, formato da 7 caratteri) o tramite l’indirizzo Pec. La fattura elettronica va inoltre poi conservata in formato digitale. Una fattura emessa in forma cartacea, quindi, sarà priva di valore fiscale e considerata non emessa (con sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di € 500).
Al sistema SDI si può accedere tramite un soggetto abilitato (quali le Unioni Agricoltori). A questo proposito, è necessario sottoscrivere un’apposita delega per l’Agenzia delle Entrate. Con questa delega, l’Unione potrà, per conto dei propri associati: emettere le fatture elettroniche e trasmetterle al SDI; consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche nel SDI che ogni azienda riceve per gli acquisti; effettuare il servizio di conservazione elettronica della fattura, per tutta la durata del periodo previsto per legge.
Le Unioni, inoltre, per le aziende che lo richiedono, mettono a disposizione diverse tipologie di soluzioni informatiche per la gestione in proprio dell’emissione delle fatture elettroniche.
Di seguito riportiamo i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate su questo argomento:
Autofatture per omaggi: vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio.
Autofatture per passaggi interni (es.: da azienda agricola ad agriturismo): vanno emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio SdI.
Fattura 2018 ricevuta nel 2019: l’obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall’1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura. Di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall’acquirente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo. Tuttavia, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.
Fattura emessa in modalità cartacea: il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dall’1.1.2019 da parte del venditore determina l’impossibilità per l’acquirente, di detrarre l’IVA. Infatti, la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente inesistente. L’acquirente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l’emissione della fattura elettronica tramite lo SdI e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l’operazione, con l’emissione di un’autofattura.
Fattura differita: rimane la possibilità di emetterle, purché in formato elettronico.
Fattura a soggetti privati/contribuenti minimi/forfettari: qualora la fattura elettronica sia emessa a soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), enti non commerciali, contribuenti minimi / forfettari, si deve rilasciare una copia in formato analogico / elettronico. A tal fine il cliente può comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC per ricevere, tramite SdI, copia della fattura elettronica. Il cliente può comunque rinunciare alla copia della fattura e consultare la fattura elettronica nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Fattura ricevuta per merce mai acquistata: con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica non ci sono nuove disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, chi riceve una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (per esempio, via email, telefono, etc.): non è possibile trasmettere nessun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione tramite il SdI.
 PAC 2019: esentate dall’antimafia le aziende con meno di 25 mila euro
Nel “Decreto Sicurezza”, è stata introdotta la proroga al 31 dicembre 2019 dell’esonero dalla presentazione del certificato antimafia per le aziende agricole che detengono titoli Pac fino 25.000 euro. Per le concessioni di terreni demaniali, che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, sussiste l’obbligo generalizzato di acquisire la documentazione antimafia a prescindere dal valore complessivo della domanda di aiuto.