Legna su suolo demaniale: le regole per gli imprenditori agricoli


Nell’ambito della prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree interne, la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), introduce un’interessante opportunità di cui possono usufruire gli imprenditori agricoli.

Il comma 443 della Legge, infatti, dispone che nelle aree interne sia consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato:

- nell'alveo dei fiumi;

- nell’alveo dei torrenti;

- sulle sponde di laghi e fiumi;

- sulla battigia del mare;

La condizione è che il legname sia stato depositato da eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

Gli imprenditori agricoli dovranno sviluppare un progetto di sfruttamento del legname per la produzione di energia, da immettere sul mercato o per l’autoconsumo. Per sostenere i progetti è stato istituito dal MASAF un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro annui, che verranno assegnati secondo modalità definite con un decreto di prossima emanazione.

Nella prospettiva di svolgere questa attività di raccolta, occorre però tenere presente quale potrebbe essere il suo inquadramento dal punto di vista civilistico e fiscale.

In particolare la raccolta del legname depositato naturalmente è inquadrabile come attività connessa di prestazione di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del Codice Civile. Dal punto di vista fiscale, la prestazione di servizio dovrà seguire le regole dell’art. 56-bis, comma 3, del TUIR e sarà quindi soggetta a una tassazione forfettaria al 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti IVA. Rispettando i parametri della Normalità e della Prevalenza richiesti dalla norma l’attività assumerà carattere agricolo, pertanto sarà applicabile il regime speciale di cui all’articolo 34-bis del D.P.R. n. 633/72, secondo cui l’IVA a debito è determinata riducendo del 50% l’imposta relativa alle operazioni imponibili.

La vendita del legname raccolto dall’imprenditore agricolo è invece configurabile come attività di puro commercio e quindi tassata a bilancio (costi e ricavi). Infatti, non svolgendo alcun ciclo biologico sulla pianta e neppure una fase essenziale del ciclo stesso, non viene rispettato quanto richiesto dall’art. 32 del TUIR.

Nel caso in cui l’agricoltore trasformi la legna raccolta in ceppi, tondelli e fascine, alla loro cessione si applicherà l’IVA nella misura del 10%; in tutti gli altri casi si applicherà l’IVA nella misura ordinaria del 22%.

Infine, se l’imprenditore agricolo decide di utilizzare il legname raccolto per la propria produzione di energia da biomasse, dovrà rispettare il requisito della Prevalenza. In pratica il quantitativo di legname derivante dall’attività agricola principale (silvicoltura) dovrà essere maggiore rispetto a quello raccolto.