E' fatto obbligo da parte di tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere (compresi gli agriturismi che svolgono attività di ospitalità in camere, appartamenti e piazzole in spazi aperti) e dei soggetti che effettuano locazioni brevi di immobili (camere e/o appartamenti) dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Gli adempimenti da effettuare
Come noto, con il dichiarato obiettivo di contrastare forme irregolari di ospitalità e di tutela dei consumatori, soprattutto nelle modalità di offerta su siti web e portali telematici, l’art. 13-quater della Legge 58/2019 ha previsto l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo di tutte le strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di un codice univoco di identificazione (CIN), da indicare obbligatoriamente nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dell’unità immobiliare da locare.
Con il successivo D.Lgs. 45/2023 sono state apportate alcune modifiche alla norma in esame che entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN.
L’avviso predetto è stato pubblicato sulla GU del 3/09/2024 e conseguentemente la scadenza per dotarsi del CIN ed effettuare i vari adempimenti previsti è fissata per il prossimo 2 novembre.
Sulla scorta della vigente normativa gli adempimenti previsti per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (es. agriturismi che offrono servizio di pernottamento) e per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (locazioni brevi) risultano essere principalmente i seguenti:
A proposito del preesistente codice regionale CIR (istituito fra le altre anche dalla regione Piemonte), se l’unità abitativa o la struttura ricettiva è già dotata di tale codice, l’ente territorialmente competente (la regione Piemonte nello specifico) dovrà procedere alla ricodifica automatica in CIN e alla trasmissione dei codici al Ministero del Turismo, unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.
Come richiedere il codice CIN
Per ottenere il codice CIN è prevista una procedura diversa a seconda che il locatore/titolare della struttura turistico-ricettiva disponga del CIR o meno.
Nel primo caso, ovvero qualora l’Ente pubblico territoriale abbia già rilasciato il CIR, quest’ultimo ente – come detto sopra – dovrebbe provvedere alla generazione del Codice CIN aggiungendo un prefisso alfanumerico al codice CIR fornito in precedenza.
Qualora, invece, il locatore/titolare della struttura ricettiva non disponga di un codice di identificazione CIR, dovrà provvedere a reperire i dati dell’identificazione catastale degli immobili destinati all’attività ricettiva per la compilazione della dichiarazione sostitutiva contenente i dati catastali dell’immobile (se soggetto privato) e, unitamente alla precedente, la compilazione dell’attestazione di conformità ai nuovi requisiti di sicurezza sugli impianti (se imprenditore ossia in possesso di partita IVA per lo svolgimento dell’attività alberghiera, extra alberghiera o agrituristica).
Il codice CIN, per i soggetti obbligati all’adempimento – viene richiesto tramite la piattaforma BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/)
Effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzeranno i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, dovranno provvedere ad integrare le informazioni mancanti, richiedendo quindi il codice CIN.
I termini da rispettare:
come detto in precedenza la scadenza per dotarsi del CIN ed effettuare i vari adempimenti previsti è fissata per il prossimo 2 novembre.
Le sanzioni
Naturalmente le sanzioni potranno scattare solo decorso il termine del 2 novembre previsto per effettuare i vari adempimenti.
La mancanza del CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000 euro.
Chi, pur essendone in possesso, non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000 euro.
Inoltre, dopo la data del 2 novembre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che di estintori portatili omologati; la mancata osservanza di tali norme sarà soggetta ad una sanzione fino a 6.000 euro.
Per ulteriori informazioni si riporta alle FAQ fornite dal Ministero: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/