Nuove regole per l'assicurazione contro le catastrofi naturali


Il decreto, in vigore dal 14 marzo 2025, prevede che tutte le imprese soggette all'obbligo debbano sottoscrivere una polizza entro il 31 marzo 2025, garantendo copertura contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

E' il DM Finanze 30 gennaio 2025, n. 18 a definire le modalità operative delle polizze "CatNat". Sono escluse le imprese della pesca e dell'acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.

L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica 

  • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia 
  • che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

I contenuti del decreto:

  • a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
  • b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

Chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza sono soggette a sanzioni indirette.

Gli eventi climatici rilevanti:

  • alluvione, inondazione ed  esondazione;
  • sisma;
  • frana.

Il calcolo dei premi:

ll  premio  è  determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo in considerazione della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, in base a uno storico, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia. Vengono adottati, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, secondo il principio di mutualità.