Il decreto, in vigore dal 14 marzo 2025, prevede che tutte le imprese soggette all'obbligo debbano sottoscrivere una polizza entro il 31 marzo 2025, garantendo copertura contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
E' il DM Finanze 30 gennaio 2025, n. 18 a definire le modalità operative delle polizze "CatNat". Sono escluse le imprese della pesca e dell'acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.
L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica
Sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
I contenuti del decreto:
Chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza sono soggette a sanzioni indirette.
Gli eventi climatici rilevanti:
Il calcolo dei premi:
ll premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo in considerazione della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, in base a uno storico, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia. Vengono adottati, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, secondo il principio di mutualità.