Contributo a fondo perduto per le imprese in crisi


Il provvedimento, all’articolo 25, prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
· 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
· 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
· 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.