IRAP, “abbuonato” il saldo 2019


A partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9%, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005.
Ciò premesso, con l’articolo 24 del Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), la cui rubrica è “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”, al fine di agevolare imprese e lavoratori autonomi durante il periodo emergenziale, è stata prevista la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020 in presenza di precise condizioni. In particolare, la norma prevede, a favore dei soggetti che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto medesimo, (2019), l’esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
Il predetto art. 24, è formulato in termini “neutrali” non facendo alcun riferimento né agli esercenti attività di impresa, né ai professionisti. Infatti il primo comma prevede l’esonero dal versamento dell’IRAP senza effettuare riferimenti specifici ad alcun soggetto. In particolare, la disposizione prevede che “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 …”. In mancanza di una limitazione di tipo soggettivo, si ritiene che l’esonero dal versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 IRAP, (seppur limitatamente alla prima rata), riguardi tutti i soggetti passivi ai fini IRAP, ivi compresi gli enti non commerciali. Ne consegue, pertanto, che, in mancanza di un’esclusione espressa per gli enti non commerciali, anche tali soggetti risultano ammessi al beneficio in esame.