Misure per il sostegno della liquidità delle imprese - operatività COVID


Con l’entrata in vigore del “Decreto Sostegni Bis” è altresì prevista l’estensione al 31 dicembre 2021 delle misure del Decreto-Legge liquidità dell’aprile 2020 relative alle Garanzie di SACE, del Fondo di Garanzia PMI e dell’IMEA, e un aumento della possibile durata massima dei finanziamenti fino a 10 anni con alcune rimodulazioni. In particolare con riferimento alla “Garanzia ITALIA” di SACE si prevede l’innalzamento della durata massima dei finanziamenti garantibili a 10 anni, previa notifica e autorizzazione alla commissione Europea, e la possibilità, su richiesta delle parti, di estendere fino a 10 anni la durata dei finanziamenti già garantiti da SACE.
Si ricorda che la garanzia di SACE è concessa alle Grandi Imprese come definite dalla regolamentazione europea e alle Piccole e Medie Imprese, anche agricole, dopo che queste ultime abbiano esaurito la loro capacità verso il Fondo PMI - soggetto gestore Mediocredito Centrale - nonché ISMEA.
Con riferimento alle Garanzie del Fondo per le PMI e dell’ISMEA per le nuove operazioni finanziarie si prevede l’innalzamento della durata massima dei finanziamenti garantibili, di cui alla lett. c), a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea; è inoltre prevista la possibilità per i finanziamenti già garantiti di estendere la durata fino a 10 anni con allungamento della garanzia di pari durata. 
A decorrere dal 1° luglio 2021 le percentuali massime di garanzia saranno ridotte come segue:  
- con riferimento alla misura di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità le percentuali massime di garanzia saranno concesse nella misura massima dell’80% in luogo del 90%; e 
- con riferimento alla misura di cui alla lett. m) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità la percentuale di garanzia sarà ridotta al 90%.
Si segnala che ISMEA, nell’ambito dell’attività di rilascio di garanzie - con la circolare che trovate al link che segue
https://www.dropbox.com/s/91a4bu7lrjg5rqr/Circolare%20ISMEA%204.2021.pdf?dl=0  fa presente che:
- per quanto riguarda le misure di cui alle lettere c) e p) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità, le richieste di garanzia, se con copertura richiesta al 90% potranno essere presentate e, se in attesa di integrazione, completate non oltre il 21 giugno 2021;
- per le domande di garanzia pervenute successivamente al 21 giugno 2021 la percentuale di copertura potrebbe essere ridotta all’80%;
- per quanto concerne la misura di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto Liquidità, saranno ammessi alla garanzia ISMEA con copertura al 100% i finanziamenti erogati e segnalati attraverso il portale L25, entro le ore 12.00 del 21 giugno 2021;
- oltre il termine del 21 giugno 2021 non sarà possibile effettuare modifiche alle operazioni già segnalate come erogate.