Con riferimento al comma 1, art. 3, del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:
Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.
Con riferimento al comma 1, art. 3, del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:
Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.
Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate all’Organismo pagatore competente entro il 30 novembre.
Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate all’Organismo pagatore competente entro il 15 dicembre; la rettifica dei dati è consentita solamente entro la data sopracitata.
Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016 è fissato dal 15 luglio al 31 dicembre.
Ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 10 possono svolgersi in un periodo diverso da quello menzionato al comma 1, le fermentazioni e rifermentazioni che sono:
Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall’Unione europea.
La Regione Piemonte ha deliberato l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini per la vendemmia 2024.
Nella zona viticola C2, in cui è inserito il Piemonte, il titolo alcolometrico volumico naturale può essere aumentato nella misura massima dell’1,5 % vol.
Il regolamento prevede che le aziende debbano notificare, alle loro autorità competenti o ai loro organismi, le operazioni di arricchimento prima che vengano effettuate.
La pratica di arricchimento può essere effettuata mediante l’aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa.
Per sottoprodotti di vinificazione intendiamo le Vinacce e le Fecce.
Sono esonerati sia dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti in distilleria che dall’obbligo del loro ritiro sotto controllo i soggetti che effettuano una qualsiasi trasformazione delle uve fino ad un massimo di 6.000 Kg o che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 50 hl.
I sottoprodotti possono anche essere destinati ad usi alternativi rispetto alla consegna in distilleria, in questi casi le aziende devono comunicare agli enti competenti entro il quarto giorno antecedente le operazioni alternative (es. smaltimento in vigneto o in campo).
Per le aziende con produzione inferiore a 1000 ettolitri le vinacce ottenute fino al 31/12 devono essere consegnate o adibite ad uso alternativo entro il 30° giorno successivo al 31/12; per le vinacce ottenute dopo il 31/12 la consegna o l’uso alternativo deve essere effettuato entro il 30° giorno successivo all’ottenimento delle stesse. Per quanto riguarda le fecce la loro consegna o l’uso alternativo deve effettuarsi entro il 90° giorno successivo al loro ottenimento, purchè avvenga entro il 31/07 dell’anno successivo alla vendemmia.
Per le aziende con produzione superiore a 1000 ettolitri le vinacce ottenute fino al 31/12 devono essere consegnate o adibite ad uso alternativo entro il 30° giorno successivo al 31/12; per le vinacce ottenute dopo il 31/12 la consegna o l’uso alternativo deve essere effettuato entro il 30° giorno successivo all’ottenimento delle stesse. Per quanto riguarda le fecce la loro consegna o l’uso alternativo deve effettuarsi entro il 30° giorno successivo al loro ottenimento, purchè avvenga entro il 31/07 dell’anno successivo alla vendemmia.
Permane l’obbligo di effettuare l’operazione di denaturazione sulle fecce ottenute.
I documenti di accompagnamento riconosciuti per i sottoprodotti sono l’MVV cartaceo oppure l’MVV elettronico.
Si ricorda che gli MVV cartacei utilizzati per la consegna delle fecce devono essere inviati all’ICQRF competente entro 24 ore.