Pozzi irrigazione agricola: esentati dal ricondizionamento.


Nella seduta dello scorso 26 giugno del Consiglio Regionale è stato approvato l’Emendamento 517, che prevede l’esenzione per i pozzi irrigui costruiti prima del 1996 dagli obblighi previsti dalla L.R. 22/1996 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”.
L’articolo 2, comma 6 della legge vieta, al fine di tutelare e proteggere la qualità delle acque sotterranee, la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione (profonde) e la falda freatica. Il comma 7 del medesimo articolo demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della legge stessa. In seguito, il piano di Tutela delle Acque e vari Regolamenti regionali, hanno meglio codificato tale imposizione di Legge.


Le aziende o i Consorzi con pozzi irrigui costruiti antecedentemente alla promulgazione della Legge 22/1996, prima della quale non era presente alcun obbligo, a normativa vigente avrebbero dovuto procedere a costosi lavori di ricondizionamento (per eliminare comunicazione tra le falde) oppure alla chiusura dei pozzi stessi.


L’emendamento prevede l’inserimento nell’articolo 2 del comma 6 bis: “Le opere di prelievo delle acque sotterranee ad uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall’obbligo di chiusura finalizzato ad evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica. Tale esenzione è applicata anche qualora i pozzi non siano stati ricondizionati entro il 31/12/2024”.
Con questa modifica della Legge del 1996 sulla Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee sono esentati i pozzi irrigui costruiti prima della promulgazione della Legge stessa dall’obbligo di un costoso ricondizionamento o peggio alla chiusura.