Con la risposta all’interpello n. 121740 del 26 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarisce un punto cruciale per gli impianti a biogas: l’utilizzo di biomasse qualificate come End of Waste può far decadere la qualifica di sottoprodotto del digestato, anche se queste rispettano la norma UNI 11922:2023.
Il digestato può essere considerato sottoprodotto solo se derivante da matrici specificamente elencate nel DM 5046/2016, articolo 22. Se anche una sola matrice impiegata non è ammessa, il digestato diventa a tutti gli effetti un rifiuto, con tutte le conseguenze in termini di autorizzazioni e gestione.
Nel caso in esame, le matrici impiegate nel biodigestore comprendevano biomassa ottenuta dal trattamento di rifiuti organici agricoli, alimentari e agroalimentari, qualificata come End of Waste. Tuttavia, questo tipo di biomassa non è elencata tra le matrici ammesse dal citato articolo 22.
Questo chiarimento impatta direttamente chi utilizza co-substrati EoW nei biodigestori, ribadendo che le norme tecniche non possono derogare ai limiti giuridici stabiliti dalla normativa primaria.
Ulteriori approfondimenti saranno a breve disponibili.