Obbligo di tenuta del "registro cereali"


Dal 20 ottobre scatterà l’obbligo di tenuta del Registro Cereali (cosiddetto “GRANAIO ITALIA”), per le movimentazioni in entrata e uscita effettuate nel trimestre precedente (1 luglio-30 settembre 2025).

Le successive scadenze saranno il 20 gennaio 2026 ( per il trimestre ottobre-novembre-dicembre 2025), il 20 aprile (per il trimestre gennaio-febbraio-marzo) e il 20 luglio (per il trimestre aprile-maggio-giugno).

Non sono tenuti all’obbligo di avere il le aziende che reimpiegano il prodotto (ad esempio, nell’impianto di biogas); i cereali detenuti per la semina, da reimpiegare; i cereali trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura (consegna sottotrebbia).

Vanno registrati i seguenti prodotti, da parte delle aziende che movimentano, in un intero anno solare, quantità superiori a:

- mais: 80 tonn

- orzo: 60 tonn

- sorgo: 60 tonn

- grano tenero: 40 tonn

- grano duro: 30 tonn

- avena: 30 tonn

- segale, frumento segalato, farro, miglio, scagliola: 30 tonn

 (NB Si sottolinea che la valutazione va fatta SULL’ANNO SOLARE, NON SUL SINGOLO TRIMESTRE!)

Il riso è escluso dalla tenuta del Registro.

Il Registro è da tenere sull’applicativo di AGEA denominato SIAN.

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