Bozza Legge di Bilancio 2026 - Norme riferite al settore agricolo


ART. 6 – Misure in favore delle imprese del settore agricolo

Viene prorogata al 2026 la norma, già prevista per gli anni 2024 e 2025, che prevede l’esclusione parziale dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, ai fini della determinazione del reddito complessivo, secondo le seguenti percentuali:

·       a) fino a 10.000 euro: 0 per cento;

·       b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro: 50 per cento;

·       c) oltre 15.000 euro: 100 per cento.

La disposizione non si applica alle società che hanno esercitato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 26 – Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Testo normativo dall’ 01/07/2026:

“I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.”

Commento operativo – Impatti nel settore agricolo:

La norma introduce una forte limitazione alla possibilità di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta agevolativi (es. Industria 4.0) per il pagamento dei contributi INPS.

In particolare, il divieto riguarda espressamente:

·       i contributi INPS dei titolari di impresa agricola;

·       i contributi INPS dei soci di società agricole (es. società semplici o di persone);

·       i contributi INPS per i dipendenti, parte a carico dell’impresa.

Molte imprese agricole, che hanno effettuato investimenti agevolati negli ultimi anni, contavano sulla compensazione per gestire gli adempimenti previdenziali.
Con la nuova previsione, tale utilizzo non sarà più ammesso nemmeno per i crediti ceduti a terzi, come soci stessi, banche o fornitori.

Questo comporta un congelamento di fatto dei crediti, con gravi ripercussioni sulla liquidità aziendale, specialmente per quelle imprese che:

·       operano in regime semplificato o in perdita fiscale;

·       non hanno debiti IRPEF o IVA da compensare;

·       hanno programmato l’utilizzo dei crediti per far fronte ai contributi agricoli.

Si auspica un correttivo normativo per il settore agricolo o un meccanismo alternativo (es. rimborso diretto o priorità di utilizzo).

 ART. 97 – Credito d’imposta per investimenti agricoli e pesca

Previsto un credito d’imposta del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, rientranti negli allegati A e B della legge 232/2016. Il beneficio è destinato a imprese:

·       della produzione primaria di prodotti agricoli;

·       della pesca;

·       dell’acquacoltura.

Condizioni operative:

·       Investimenti effettuati tra lo 01/01/2026 e il 31/12/2026, oppure entro il 30/06/2027 se entro il 31/12/2026 è stato versato un acconto almeno pari al 20%.

·       Massimale per beneficiario: 1 milione di euro.

·       Spesa complessiva agevolabile: 100 milioni/anno nel triennio 2026–2028.

·       Obbligo di certificazione delle spese da parte di un revisore legale.

 

ART. 18 (comma 1, lettera b) – Abrogazione addizionale accisa gas naturale

A decorrere dal 2026 viene abolita l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile, che gravava anche sulle imprese agricole e artigiane.

Tale abrogazione comporterà una riduzione del costo dell’energia per molte imprese rurali, in particolare:

·       aziende con impianti di trasformazione;

·       serre con riscaldamento a gas;

·       imprese con consumo termico rilevante.

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