Novità importanti per un passaggio storico nella fiscalità agricola che riconosce e regolamenta le nuove forme di produzione vegetale ad alta tecnologia. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il settore agricolo negli ultimi anni è stato sempre più trainato da innovazione tecnologica e sostenibilità. Elementi che lo hanno posto al centro di una profonda trasformazione che ha richiesto anche un aggiornamento normativo, anche sul piano fiscale. Con il D.Lgs. n. 192/2024, emanato in attuazione della Legge delega n. 111/2023, il legislatore ha infatti introdotto importanti modifiche all’articolo 32 del TUIR, ridefinendo la tassazione delle attività agricole per allinearla alle nuove modalità produttive.
Tra le principali innovazioni figura la lettera b-bis) dell’art. 32, che riconosce come produttive di reddito agrario anche le attività dirette alla produzione di vegetali mediante sistemi di coltivazione evoluti (come vertical farm e colture idroponiche) realizzate all’interno di immobili accatastati anche con destinazione non agricola, inclusi fabbricati industriali, commerciali o artigianali anche riconvertiti.
Con la recente circolare n. 12/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito chiarimenti interpretativi, precisando che la norma si applica solo in presenza di due condizioni fondamentali: uso dei «più evoluti sistemi di coltivazione», non tradizionali;
svolgimento dell’attività all’interno di immobili iscritti al Catasto fabbricati nelle categorie indicate (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10).
In assenza di uno dei due requisiti, ad esempio nel caso di serre “leggere” non accatastabili, l’attività rientra nella disciplina ordinaria della lett. b) dell’art. 32 TUIR.
Fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 3-bis dell’art. 32, la norma prevede, poi, una disciplina transitoria: il reddito agrario si calcola sulla base della superficie catastale dell’immobile, applicando la tariffa d’estimo più alta della provincia incrementata del 400%. Le attività eccedenti il doppio della superficie di riferimento generano, invece, reddito d’impresa, soggetto a rivalutazione del 70% e 30%.
Anche per il reddito dominicale è prevista una doppia disciplina da attuarsi in base alle differenti fasi, transitoria e a regime, con un calcolo analogo a quello del reddito agrario e incremento del 400%. Tuttavia, il reddito dominicale non potrà essere inferiore alla rendita catastale rivalutata dell’immobile utilizzato per la produzione.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che le agevolazioni fiscali per coltivatori diretti, IAP e giovani imprenditori agricoli non si applicano alle attività disciplinate dalla lett. b-bis), in quanto riferite ai “terreni” e non agli “immobili” destinati a coltivazioni innovative.
Novità importanti che rappresentano un passaggio storico nella fiscalità agricola, riconoscendo e regolamentando le nuove forme di produzione vegetale ad alta tecnologia. Tuttavia, la fase di prima applicazione richiederà grande attenzione da parte degli operatori, in attesa dei decreti attuativi che definiranno in modo definitivo criteri e parametri di calcolo.