Legge 12 settembre 2025, n. 131 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane"


La Legge 131/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ,rappresenta una riforma di grande rilievo per le politiche nazionali dedicate alla montagna, a trent’anni dalla storica legge n. 97 del 1994.
Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione e in coerenza con i principi dell’Unione Europea, mira a riconoscere il valore strategico delle zone montane per la tutela dell’ambiente, la biodiversità, il patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile del Paese.
L’obiettivo principale è contrastare lo spopolamento e le disuguaglianze che da decenni penalizzano questi territori, garantendo alle popolazioni montane un accesso più equo ai servizi essenziali sanità, istruzione, mobilità, connettività e promuovendo lo sviluppo economico locale attraverso agricoltura, gestione fore stale, industria e turismo sostenibile.
La legge ha 35 articoli suddivisi in cinque capi, che affrontano temi di programmazione, servizi pubblici, tutela del territorio e sviluppo economico.
La novità più rilevante è contenuta nell’articolo 2, che introduce per la prima volta una classificazione nazionale dei comuni montani.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà definire i criteri per individuare i comuni montani in base ad altimetria e pendenza, con dati ISTAT e previo accordo in Conferenza Unificata.
Questa classificazione costituirà la base per la distribuzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), garantendo una gestione più equa e trasparente dei finanziamenti.
Accanto a ciò, viene istituita la Strategia per la Montagna Italiana (SMI), un piano triennale che coordina interventi in materia di sanità, scuola, connettività digitale, servizi postali e bancari, farmacie, negozi multiservizi e filiere produttive local i, in un’ottica di coesione territoriale e sostenibilità.
Una parte significativa del provvedimento riguarda i servizi pubblici nelle aree montane:
• l’art. 6 introduce misure per la sanità di montagna,
• l’art. 7 si occupa delle scuole di montagna,
• l’art. 8 promuove i servizi educativi per l’infanzia,
• l’art. 9 tutela la presenza di uffici giudiziari,
• l’art. 10 potenzia la formazione superiore,
• l’art. 11 promuove la digitalizzazione e la connettività.
Tali disposizioni intendono colmare i ritardi infrastrutturali e favorire la permanenza delle popolazioni locali.
Il Capo IV della legge dedica ampio spazio alla tutela ambientale.
L’art. 12 riconosce le attività agricolo forestali come presidio ambientale, economico e sociale, sottolineando il loro ruolo nella gestione sostenibile delle risorse naturali.
L’art. 13 disciplina la protezione degli ecosistemi montani e introduce norme sul controllo della fauna selvatica, in particolare del lupo ( Canis lupus ), mentre l’art. 14 rafforza la gestione dei parchi e delle aree protette.
Altri articoli riguardano la tutela dei boschi e degli alberi monumentali, il monitoraggio dei ghiacciai e delle risorse idriche (art. 16), e le semplificazioni per i cantieri forestali (art. 17).
Inoltre, vengono istituiti:
• un Tavolo tecnico per la ricomposizione fondiaria e la compravendita di terreni agricoli (art.
• un Registro nazionale dei terreni silenti (art. 30), per contrastare l’abbandono e favorire il riutilizzo produttivo dei terreni incolti.
Il Capo V introduce strumenti per rilanciare l’economia montana e sostenere le nuove generazioni:
• art. 25: credito d’imposta per giovani imprenditori (under 41) che avviano attività nei art. 25: credito d’imposta per giovani imprenditori (under 41) che avviano attività nei comuni montani;comuni montani;
• art. 26: sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori art. 26: sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori under 41 in under 41 in modalità di lavoro agile nei piccoli comuni;modalità di lavoro agile nei piccoli comuni;
• art. 27: credito d’imposta per under 41 che acquistano o ristrutturano abitazioni art. 27: credito d’imposta per under 41 che acquistano o ristrutturano abitazioni principali in montagna.principali in montagna.
Nel settore agricolo, l’art. 19 introduce un credito d’imposta per investimenti ambientali e climatici, pur con incentivi fiscali considerati ancora limitati rispetto alle reali necessità del comparto agro silvo pastorale.
La Legge 131/2025 rappresenta un passo importante verso una politica organica per la montagna, fondata su collaborazione istituzionale, pianificazione strategica e valorizzazione delle risorse locali. Pur restando alcune criticità in particolare su logistica, viabilità forestale e incentivi economici la legge segna una svolta culturale nel modo di concepire la montagna: non più area marginale, ma risorsa centrale per la sostenibilità, la biodiversità e la coesione del Paese.

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