Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di società di capitali, consortili o cooperative


Comunicazione da parte di Unioncamere

Con nota pubblicata in data 10 novembre 2025, Unioncamere ha chiarito la portata applicativa dell’art. 13, comma 3, D.L. n. 159/2025 (Decreto Sicurezza Lavoro), entrato in vigore lo scorso 31 ottobre, con riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori.
Risultano, pertanto, tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione delle sole società di capitali, consortili o cooperative. Non sono soggetti all’obbligo della comunicazione, invece, gli amministratori di società di persone o coloro che, nelle società di capitali o consorzi o cooperative, assumono cariche diverse.

In allegato la circolare di Unioncamere

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