Prelazione agraria e imprese agricole giovanili: le novità della Legge 36/2024 e i dubbi sulle società di capitali


Il diritto di prelazione agraria, introdotto da leggi del 1965 e 1971, tutela il coltivatore diretto garantendogli la priorità nell’acquisto dei terreni che coltiva o che confinano con il suo fondo. Originariamente, il diritto spettava solo a persone fisiche coltivatrici dirette, escludendo le società.
Con i decreti legislativi del 2004 e 2005, e successive norme, il legislatore ha iniziato a riconoscere il diritto anche a società agricole di persone e cooperative, purché composte in prevalenza da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP). L’estensione è stata però sempre espressamente prevista dalla legge e di natura eccezionale.
La giurisprudenza, in particolare la Cassazione (sentenza 32917/2023), ha confermato il carattere tassativo della disciplina, escludendo le società — anche se IAP — dalla prelazione dei confinanti, perché la normativa attuale la riconosce solo agli IAP persone fisiche.
Una novità rilevante è stata introdotta con la Legge 36/2024 sull’imprenditoria agricola giovanile: in caso di più confinanti, vengono preferiti quelli giovani (18–41 anni), incluse anche, per la prima volta, società di capitali giovanili. Questo crea un dubbio interpretativo: la norma attribuisce loro solo una priorità tra soggetti già legittimati oppure riconosce implicitamente un nuovo diritto di prelazione anche a soggetti prima esclusi?
La mancanza di coordinamento normativo lascia la questione irrisolta, con importanti conseguenze pratiche: se le società di capitali giovanili fossero titolari di prelazione, il venditore dovrebbe notificare loro la comunicazione di vendita per evitare la nullità dell’atto.
In attesa di chiarimenti legislativi o giurisprudenziali, la soluzione più prudente è inviare comunque la comunicazione anche a tali società, per evitare rischi nei trasferimenti di terreni agricoli.

SETTORI


SISTEMA CONFAGRICOLTURA
INFORMAZIONI
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE
LINK ISTITUZIONALI