Pacchetto vino: principali novità della proposta approvata in CSA


Nel corso del Comitato Speciale per l’Agricoltura dello scorso dicembre e della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (COMAGRI) del Parlamento europeo di lunedì 12 gennaio, è stata approvata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, il cosiddetto “Pacchetto Vino”, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 2021/2115, n. 251/2014 con riferimento alle regole di mercato e alle misure di supporto al settore vitivinicolo, e il Regolamento (UE) n. 1143/2024 per alcune disposizioni in materia di etichettatura. Il testo dovrà ancora passare al vaglio della plenaria del Parlamento Europeo prevista per febbraio.
Oltre alle misure di controllo della produzione e più coperture finanziarie dall’Ue contro i rischi climatici (fino all’80% dei costi ammissibili), il pacchetto aggiorna anche le denominazioni dei vini a bassa gradazione o analcolici, proponendo termini come “alcol free” (con contenuto alcolico inferiore allo 0,5%); “0,0%” (inferiore allo 0,05%) o “a ridotto contenuto alcolico” (superiore allo 0,5% ma almeno inferiore del 30% rispetto alla gradazione standard).

Qui di seguito elencate le novità di maggiore interesse per i produttori:

1) Regime delle autorizzazioni per gli impianti vitati

1.1) Durata del sistema di autorizzazioni

Il sistema delle autorizzazioni per gli impianti vitati non prevede più un termine al 2045: il sistema sarà prorogato con revisioni decennali, la prima delle quali è prevista nel 2028, per valutarne l’efficacia e l’eventuale aggiornamento.

1.2) Decorrenza e validità delle autorizzazioni

Per semplificarne la gestione amministrativa, la validità delle autorizzazioni non dipenderà più dalla data di rilascio. Tutte le autorizzazioni avranno come riferimento la campagna di commercializzazione, che termina il 31 luglio di ogni anno.
Pertanto, le autorizzazioni concesse nel corso di un anno decorreranno dal 31 luglio successivo e scadranno il 31 luglio dell’ultimo anno di validità.

1.3) Durata delle autorizzazioni

Per le autorizzazioni a nuovi impianti è confermata la durata a 3 anni, calcolati, come anticipato dalla fine della campagna di commercializzazione. Solo in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, per specifiche aree, gli Stati membri potranno concedere una proroga di 12 mesi.
Per le autorizzazioni ai reimpianti, come richiesto dalla Confederazione, la durata estesa fino a 8 anni, anche in questo caso si parte dalla fine della campagna di commercializzazione in cui l’autorizzazione è concessa. Le nuove disposizioni sulle autorizzazioni di reimpianto si applicano anche alle autorizzazioni già valide al momento dell’entrata in vigore del regolamento.

1.4) Sanzioni per mancato utilizzo

Le autorizzazioni di nuovo impianto concesse prima del 1° gennaio 2025 non sono soggette a sanzioni in caso di mancato utilizzo, tenuto conto della contrazione della domanda di vino. Per le autorizzazioni concesse dopo tale data, restano applicabili le sanzioni amministrative, al fine di evitare comportamenti speculativi.

1.5) Limiti quantitativi e criteri nazionali

Gli Stati membri potranno limitare il rilascio di nuove autorizzazioni fino allo 0% a livello regionale o per specifiche aree e applicare restrizioni per vini a DOP/IGP o per determinate tipologie. Sono inoltre rivisti i criteri di ammissibilità e priorità per l’assegnazione delle autorizzazioni. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni di reimpianto a specifiche condizioni, in particolare nelle aree caratterizzate da squilibri strutturali di mercato, favorendo metodi di produzione tradizionali e tipologie di vino che non aumentino significativamente le rese medie.

2) Vini dealcolati e parzialmente dealcolati

E ‘stata aggiornata la terminologia per vini con titolo alcolometrico inferiore a 0,5% vol con la sostituzione del termine “dealcolato” con “alcol free” (si resta in attesa dalla traduzione in italiano) (può essere indicato “0.0%” se il contenuto non supera 0,05% vol.). Il termine “alcol reduced” (anche qui in attesa di traduzione) è utilizzabile per vini con titolo alcolometrico compresa tra 0,5% vol. e il 30% in meno rispetto al minimo previsto per la categoria di origine. In etichetta dovrà essere chiaramente indicato che il prodotto è ottenuto mediante dealcolizzazione.
È consentito applicare la dealcolizzazione anche a “una parte” del prodotto e secondo quanto riportato nei considerando potrà essere ammesso il “blending” tra vino dealcolato e non dealcolato per ottenere vini parzialmente dealcolati, al fine di migliorare la sostenibilità economica del processo.

3) Etichettatura: ingredienti e dichiarazione nutrizionale

In deroga alle disposizioni generali, i vini destinati esclusivamente all’esportazione sono esentati dall’obbligo di riportare la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Sono, inoltre, previsti atti delegati per normare l’etichettatura elettronica con l’uso di pittogrammi o simboli in luogo della dicitura “ingredienti”.

4) Finanziamenti e interventi nel settore vitivinicolo

4.1 Pagamenti nazionali in caso di crisi

I pagamenti nazionali in situazioni di crisi giustificate, attualmente previsti per la sola distillazione di crisi, potranno essere estesi, anche a vendemmia verde e estirpazione dei vigneti.
Per l’estirpazione l’aiuto non potrà superare il costo diretto dell’operazione più una compensazione fino al 100% della perdita di reddito stimata per un anno. I beneficiari degli aiuti per estirpazione non potranno richiedere autorizzazioni per nuovi impianti per le dieci campagne di commercializzazione successive.

4.2 Interventi strutturali finanziati con fondi europei

È stata data la possibilità agli Stati membri di ampliare il menu degli interventi settoriali finanziabili dall’Unione europea tramite il Piano strategico della PAC (ex fondi OCM). Da evidenziare che tali nuovi interventi sono ammessi a parità di risorse attribuite a ciascun Stato membro.

a) Investimenti per l’enoturismo. Il turismo del vino è riconosciuto come attività economica strategica per molte aziende vitivinicole; pertanto, fra gli investimenti ammissibili dagli Stati membri sono state inserite anche le strutture e gli strumenti per la commercializzazione finalizzati alla vendita diretta e allo sviluppo dell’enoturismo. Possono accedere a tali aiuti per l’enoturismo le organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori vitivinicoli, associazioni di produttori di vino, secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC.
b) Attività di consulenza. È introdotta la possibilità di finanziare attività di consulenza, in particolare concernenti le condizioni di lavoro, le vendite dirette, la sostenibilità ambientale e la diversificazione della produzione vitivinicola. ll contributo UE copre fino al 50% delle spese ammissibili.
c) Interventi contro le fitopatie È stato istituito un nuovo tipo di intervento dedicato alla prevenzione e al contenimento delle fitopatie, con particolare riferimento alla flavescenza dorata. Tale intervento può beneficiare di un sostegno fino al 100% dei costi ammissibili.
d) Estirpazione permanente dei vigneti con fondi europei. È stata inserita la possibilità di finanziare l’estirpazione permanente dei vigneti, l’aiuto UE non può superare il 70% della somma dei costi diretti di estirpazione e la perdita di reddito stimata per un anno. Gli Stati membri possono integrare con un contributo nazionale fino al 30%. Anche in questo caso i beneficiari non potranno richiedere autorizzazioni di nuovo impianto per i 10 anni successivi all’estirpazione.
e) Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Gli Stati membri possono aumentare il sostegno fino all’80% dei costi ammissibili quando gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono finalizzati all’adattamento climatico.
f) Misura di promozione. La durata standard delle operazioni è di 3 anni, gli Stati membri potranno autorizzare due proroghe, ciascuna fino a 3 anni, ne consegue che un beneficiario può ricevere aiuti per lo stesso mercato per un massimo di 9 anni consecutivi. L’intensità dell’aiuto può arrivare fino al 60% delle spese ammissibili con possibilità di contributo nazionale aggiuntivo fino al 20%.
Per micro, piccole e medie imprese, il contributo nazionale può arrivare fino al 30%. Gli Stati membri devono garantire un accesso semplificato ai fondi per i piccoli produttori.
g) Investimenti. È previsto un incremento dell’aiuto fino all’80% dei costi ammissibili per investimenti che contribuiscono a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Entrata in vigore

Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, tranne che per alcune disposizioni specifiche che entreranno in vigore in maniera differita successivamente.
La proposta di regolamento presenta diversi elementi positivi per il settore, accogliendo molte delle proposte che erano state formulate da Confagricoltura, in particolare per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo e degli interventi settoriali.
La modifica del regime delle autorizzazioni con l’ampliamento della durata delle autorizzazioni al reimpianto, insieme a una maggiore flessibilità e semplificazione nella gestione degli interventi, rappresenta una nostra istanza prioritaria che ha trovato riscontro nel testo della proposta.
L’aumento della percentuale di aiuto sulle spese ammissibili per alcuni interventi ed in particolare per gli investimenti è un elemento positivo e potrà sostenere le aziende nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico sebbene il beneficio potenziale risulti in parte mitigato dalla disponibilità invariata delle risorse complessive. Positiva anche la modifica relativa alla misura di promozione del vino europeo nei Paesi terzi. In particolare, l’estensione della durata dei progetti fino a 9 anni consentirà di consolidare le attività promozionali già avviate, favorendo la costruzione di relazioni più solide e durature con i consumatori.

SETTORI


SISTEMA CONFAGRICOLTURA
INFORMAZIONI
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE
LINK ISTITUZIONALI